1. Ai richiedenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), può essere concessa un’agevolazione fino a un importo massimo di 4.500 euro all’anno.
2. Ai richiedenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), può essere concessa un’agevolazione fino a un importo massimo di 6.000 euro all’anno.
3. Ai richiedenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può essere concessa un’agevolazione fino a un importo massimo di 8.000 euro all’anno.
4. Se il comune mette a disposizione i locali per il dispensario farmaceutico o agevola in qualsiasi altra forma il dispensario, l’importo può essere ridotto fino alla metà.
5. Se l’ammontare complessivo delle agevolazioni da erogare dovesse superare le risorse a disposizione, i singoli importi sono decurtati in proporzione.