1. I presenti criteri disciplinano, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 12/bis, comma 1, della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, la concessione di agevolazioni a favore di piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate che gestiscono anche un dispensario farmaceutico.
2. Obiettivo di tali agevolazioni è il mantenimento e il potenziamento dell’assistenza sanitaria locale tramite le piccole farmacie periferiche e i dispensari farmaceutici delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario provinciale ubicati nelle zone rurali.
3. Queste agevolazioni sono da considerarsi misure di politica economica e congiunturale generale. Per questo motivo non si applica la disciplina in materia di aiuti di Stato.