1. Le domande di sussidio devono essere redatte sulla modulistica predisposta dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.
2. Le domande di sussidio vanno inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC) con le modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni, alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.
3. Alle domande va allegata la seguente documentazione in formato PDF:
a) documenti di spesa: fatture e note spese. Qualora tale documentazione di spesa fosse redatta in forma sintetica, deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi, la cui somma costituisce l’importo totale. I documenti di spesa devono essere intestati al richiedente;
b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni.
4. Le domande devono essere presentate entro un anno dalla costituzione della cooperativa o del consorzio.
5. Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.
6. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono avvenire tramite PEC, ma possono essere inoltrate all’ufficio via e-mail all’ indirizzo ufficiale dello stesso.