(1) Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17/bis (Incarichi speciali e gestione di progetti)
1. Alle e ai dirigenti iscritti nell’albo di cui all’articolo 15 possono essere affidati incarichi speciali per attività particolari, che comportano compiti di amministrazione attiva, per attività di consulenza, studi e lavori di ricerca, attività ispettive e di controllo, attività di natura tecnico-professionale o per altri progetti.
2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.
3. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento di esecuzione.”