(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: “Pianificazione strategica”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:
“2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica per lo svolgimento dell’attività amministrativa nelle materie di propria competenza; essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell’anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono strumenti dell’amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell’attività amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della performance. Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre il presupposto per l’erogazione degli elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.”