(1) Nei commi 3 e 3/bis dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “per la durata di cinque anni” sono sostituite dalle parole: “per la durata in carica del/della Presidente della Provincia.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una dirigente degli enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, o delle agenzie provinciali, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita rispettivamente il segretario generale/la segretaria generale o il direttore generale/la direttrice generale.”