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k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 61)
Legge provinciale sui musei e sulle collezioni

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 20 giugno 2017, n. 25.

Art. 12 (Vincolo di tutela delle collezioni  di interesse pubblico)

(1)  Le collezioni private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo di tutela dalla Giunta provinciale, su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali. In caso di apposizione del vincolo di tutela, le collezioni sono sottoposte alla vigilanza della Ripartizione provinciale Beni culturali.

(2)  Per il restauro di singoli oggetti sottoposti a vincolo di tutela, la Ripartizione provinciale Beni culturali può concedere contributi ai sensi dell’articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.

(3)  Il proprietario/La proprietaria e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose sottoposte a vincolo deve comunicare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasferisca, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso in cui il trasferimento avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo di comunicazione spetta agli eredi.

(4)  Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato dalla Giunta provinciale.

(5)  Ove il venditore non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta provinciale, uno dall’alienante ed il terzo d’intesa tra le due parti; in mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di 15 giorni, il terzo membro è nominato dal/dalla Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

(6)  Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione; all’alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

(7)  La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, può vietare l’alienazione dei musei e delle collezioni di proprietà privata sottoposti a vincolo di tutela, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

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