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k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 61)
Legge provinciale sui musei e sulle collezioni

1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 20 giugno 2017, n. 25.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina l’incentivazione dei musei pubblici e privati nonché delle collezioni pubbliche e private dell’Alto Adige.

(2)  Ai sensi della presente legge, per musei e collezioni si intendono istituzioni permanenti di pubblica utilità, aperte al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo in Alto Adige. Tali istituzioni acquisiscono, conservano in modo professionale, studiano, espongono e trasmettono con metodiche attuali, a fini di studio, educazione e diletto, testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, rilevanti per la storia locale e lo sviluppo sociale della provincia di Bolzano. Musei e collezioni non perseguono scopi di lucro e operano in conformità al Codice etico del Consiglio internazionale dei musei (ICOM).

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 831 - Modifica dello statuto dell'Azienda Musei provinciali

Art. 2 (Finalità)

(1)  La Provincia promuove i musei e le collezioni con le seguenti finalità:

  1. conservare e acquisire beni naturali e culturali mobili materiali e immateriali di interesse per la Provincia e metterli a disposizione di musei e collezioni conformemente al loro compito educativo;
  2. rafforzare e mantenere viva nelle cittadine e nei cittadini la consapevolezza della storia, della natura e della cultura nonché l’importanza delle tre lingue della provincia così come della varietà linguistica e culturale esistente nel territorio, consentendo e favorendo l’accesso ai beni naturali e culturali di tutte le persone che vivono in Alto Adige;
  3. riconoscere e promuovere i musei quali istituzioni educative e di ricerca di grande valenza sociale, inserendoli nella strategia dell’apprendimento permanente;
  4. istituire musei le cui collezioni siano di pubblico interesse;
  5. istituire e gestire musei di proprietà provinciale;
  6. promuovere il contributo che musei e collezioni prestano per accrescere l’attrattività dell’Alto Adige a livello educativo, scientifico, economico e turistico;
  7. dare a musei e collezioni un profilo chiaro e un posizionamento univoco;
  8. sostenere da un punto di vista specialistico e finanziario i musei e le collezioni dell’Alto Adige che soddisfano gli standard qualitativi previsti nei criteri applicativi per l’incentivazione di attività e investimenti museali, da approvarsi con deliberazione della Giunta provinciale;
  9. definire misure intermuseali come premi museali o marchi di qualità museale, nell’ottica dello sviluppo qualitativo di tutti i musei dell’Alto Adige;
  10. promuovere misure di formazione e aggiornamento per la professionalizzazione delle competenze fondamentali nel settore della museologia e della mediazione culturale;
  11. rafforzare la collaborazione all’interno del panorama museale provinciale;
  12. all’occorrenza incoraggiare e promuovere progetti museali a carattere interregionale;
  13. porre in atto una strategia di digitalizzazione dei beni culturali mobili, nell’ottica della conservazione del patrimonio, della trasparenza e dell’accesso facilitato ai musei e alle collezioni pubbliche e private;
  14. rendere disponibili digitalmente i beni culturali mobili in possesso della Provincia e renderli accessibili sotto forma di mostre virtuali sul portale Beni culturali in Alto Adige (BIA).

CAPO II
MUSEI PROVINCIALI

Art. 3 (Istituzione)      delibera sentenza

(1)  Per la musealizzazione e trasmissione della cultura e della storia nonché di beni artistici e culturali significativi, la Giunta provinciale può istituire musei provinciali dedicati alla storia, alla cultura, all’arte, alla natura e alla tecnica dell’Alto Adige.

massimeDelibera 3 febbraio 2015, n. 128 - Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea: Criteri e presupposti per la partecipazione di soggetti privati alla fondazione
massimeDelibera 25 febbraio 2013, n. 303 - Statuto rinnovato del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo

Art. 4 (Compiti)  

(1)  I musei provinciali sono istituzioni educative partecipative che prestano un’opera di divulgazione e di mediazione culturale nell’interesse di una società democratica e pacifica. Essi:

  1. rappresentano la storia dell’Alto Adige e ne illustrano l’identità e l’autonomia dal punto di vista di tutti e tre i gruppi linguistici;
  2. custodiscono, in collaborazione con altri musei e collezioni pubbliche e private dell’Alto Adige, la memoria materiale e immateriale del territorio;
  3. sviluppano un profilo comune, profili museali individuali e concetti espositivi e li armonizzano tra di loro nonché con quelli di altri musei e collezioni dell’Alto Adige e di altre strutture nell’ambito dell’Euregio;
  4. fanno ricerca, in particolare sugli oggetti, e collaborano con altre istituzioni di ricerca della Provincia e oltre;
  5. trasmettono alla popolazione e ai visitatori, in forme e con strumenti attuali, in particolare tramite mostre e pubblicazioni, informazioni e conoscenze su tematiche riguardanti la società, storia, cultura, natura e identità dell’Alto Adige;
  6. rendono possibile e promuovono, in modo adeguato ai gruppi di destinatari, l’accesso alla cultura da parte di tutti gli strati sociali, tutte le età e i generi, con particolare attenzione per le famiglie e i giovani;
  7. sostengono con le loro conoscenze specialistiche gli altri musei e collezioni dell’Alto Adige, offrendo consulenza e servizi;
  8. forniscono all’Amministrazione provinciale consulenza per la conservazione e il deposito di opere artistiche mobili in possesso della Provincia.

Art. 5 (Organizzazione e vigilanza)        delibera sentenza

(1)  La gestione e l’amministrazione dei musei provinciali sono affidate all’Azienda Musei provinciali.

(2)  L’Azienda Musei provinciali è un ente strumentale della Provincia. La Giunta provinciale stabilisce la denominazione, gli organi e i compiti dell’Azienda.

(3)  L’Azienda Musei provinciali è dotata di autonomia patrimoniale e contabile.  2)

(4)  Le delibere relative al bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo annuale sono approvati dalla Giunta provinciale. 3)

(5)  L’Azienda Musei provinciali può erogare prestazioni commerciali a terzi e concedere diritti a questi ultimi, se ciò è strettamente attinente ai suoi compiti e non ne pregiudica l’adempimento. In particolare, l’Azienda può:

  1. erogare prestazioni a musei, collezioni e altre istituzioni dei settori culturale ed educativo;
  2. gestire, su incarico della Provincia, aziende che abbiano come oggetto attività museale;
  3. mettere a disposizione di terzi beni culturali, edifici o altri immobili o concedere diritti su di essi.

(6)  Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea può essere gestito anche da un ente di diritto privato.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 831 - Modifica dello statuto dell'Azienda Musei provinciali
massimeDelibera 3 febbraio 2015, n. 128 - Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea: Criteri e presupposti per la partecipazione di soggetti privati alla fondazione
massimeDelibera 25 febbraio 2013, n. 303 - Statuto rinnovato del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano Castel Tirolo
2)
L'art. 5, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
3)
L'art. 5, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 6 (Finanziamento)

(1)  La Provincia partecipa ai costi di esercizio dell’Azienda e dei musei provinciali e alle spese per l’accrescimento del patrimonio con elargizioni annuali previste nell’ambito della programmazione triennale.

(2)  Il relativo stanziamento, da iscriversi nell’annuale bilancio di previsione triennale della Provincia per gli scopi menzionati, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.

(3)  L’Azienda Musei provinciali si procura risorse aggiuntive in particolare attraverso:

  1. entrate derivanti dalla gestione dei musei;
  2. entrate derivanti da prestazioni commerciali e dalla concessione di diritti;
  3. contributi provenienti da sponsorizzazioni;
  4. elargizioni di terzi.

Art. 7 (Personale)   delibera sentenza

(1)  L’Azienda Musei provinciali dispone di una propria pianta organica, approvata dalla Giunta provinciale.

(2) L’Azienda Musei provinciali opera con personale messo a disposizione dalla Provincia o mediante personale assunto direttamente, con procedura selettiva, al quale si applica il contratto collettivo di riferimento.

(3) Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d’ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia. 4)

massimeDelibera N. 4778 del 20.12.2004 - Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano: approvazione dell'organico
4)
L’art. 7 è stato così sostituito dall’art. 9, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 8 (Oggetti delle collezioni)

(1)  La Provincia può affidare in consegna gli oggetti delle proprie collezioni ai musei provinciali.

(2)  In casi debitamente motivati, la Provincia può affidare oggetti delle proprie collezioni in prestito permanente ad altri musei e collezioni.

Art. 9 (Immobili)

(1)  La Provincia può affidare in consegna ai musei provinciali gli immobili per i musei provinciali.

CAPO III
MUSEI DI ENTI PUBBLICI E MUSEI PRIVATI

Art. 10 (Incentivazione di musei e collezioni)      delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l’attività ordinaria, per investimenti, per l’acquisto e il restauro di oggetti da collezione.

(2)  Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano ai loro associati consulenza e servizi nell’ottica di un incremento della qualità museale e della rappresentanza di interessi.

(3)  Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella messa a disposizione di servizi e locali pubblici a titolo gratuito o a prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d’arredamento o di oggetti museali.

(4) L'Ufficio Musei e ricerca museale  sostiene i beneficiari delle agevolazioni anche fornendo loro consulenza, aggiornamento e conoscenze specifiche, e organizza progetti e iniziative ad essi destinate nell’ottica della creazione di reti e della professionalizzazione. 5)

(5)  Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che:

  1. sono di interesse pubblico e rispondono alle finalità generali della Provincia per la promozione dei musei ai sensi dell’Art. 2;
  2. sono regolarmente aperti al pubblico in orari di apertura comunicati in modo trasparente;)
  3. sono conformi agli standard di qualità per musei e collezioni, definiti dalla Giunta provinciale nei relativi criteri applicativi;
  4. presentano domande di concessione di contributo corredate di tutta la documentazione prevista nei criteri applicativi per l’incentivazione di musei e collezioni.

(6)  Le scadenze e i termini per la liquidazione delle agevolazioni economiche da parte dell'Ufficio Musei e ricerca museale  saranno fissati possibilmente in modo tale da tenere conto della programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; ciò al fine di ridurre al minimo l’assunzione di crediti da parte dei richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni. 6)

(7)  Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei più grandi, con proprio personale, possono essere disposte con provvedimento motivato spese a carico di al massimo tre esercizi finanziari consecutivi.

massimeDelibera 14 settembre 2021, n. 785 - Aggiornamento dell’importo orario per le prestazioni condotte a titolo volontario rientranti nell’ambito di applicazione dell’incentivazione per musei e collezioni
massimeDelibera 6 febbraio 2018, n. 122 - Criteri per l'incentivazione di musei e collezioni
massimeDelibera N. 338 del 01.03.2010 - Modifica dei criteri e delle modalità relative all'incentivazione delle attività ed investimenti museali
5)
L'art. 10, comma 4, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 10, comma 6, è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 11 (Consulta museale)

(1)  La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell’assessore/assessora provinciale competente, una Consulta museale che funge da organo consultivo per gli indirizzi di politica museale. La Consulta museale è costituita da almeno sette componenti, tra cui l’assessore/assessora provinciale competente, che la presiede e gli assessori competenti per le attività culturali o loro delegati. Nell’ambito della sua attività, la Consulta museale esprime pareri sulle materie indicate negli articoli 4 e 10.

(2)  La Consulta museale è composta da specialisti in materia di musei di comprovata esperienza e da esperti nei settori della cultura e dell’educazione, nonché da un/una rappresentante esperto/a proveniente dal settore culturale e formativo nominato/nominata dal Consiglio dei Comuni.

(3)  La Consulta museale può anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all’occorrenza, specialisti esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne.

(4)  La Consulta museale propone i soggetti beneficiari delle agevolazioni triennali di cui all’Art. 10, comma 7.

(5)  La Consulta museale propone i vincitori dei premi museali indetti dalla Provincia e del marchio di qualità museale.

(6)  La Consulta museale si riunisce almeno una volta all’anno e le sue sedute sono pubbliche.

(7)  Ai componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta museale, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

Art. 12 (Vincolo di tutela delle collezioni  di interesse pubblico)

(1)  Le collezioni private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo di tutela dalla Giunta provinciale, su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali. In caso di apposizione del vincolo di tutela, le collezioni sono sottoposte alla vigilanza della Ripartizione provinciale Beni culturali.

(2)  Per il restauro di singoli oggetti sottoposti a vincolo di tutela, la Ripartizione provinciale Beni culturali può concedere contributi ai sensi dell’articolo 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.

(3)  Il proprietario/La proprietaria e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose sottoposte a vincolo deve comunicare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasferisca, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso in cui il trasferimento avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo di comunicazione spetta agli eredi.

(4)  Nel caso di alienazione a titolo oneroso, la Giunta provinciale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato dalla Giunta provinciale.

(5)  Ove il venditore non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta provinciale, uno dall’alienante ed il terzo d’intesa tra le due parti; in mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di 15 giorni, il terzo membro è nominato dal/dalla Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

(6)  Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarrà condizionato sospensivamente all’esercizio del diritto di prelazione; all’alienante è vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprietà passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale è esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.

(7)  La Giunta provinciale, sentito il Direttore/la Direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali, può vietare l’alienazione dei musei e delle collezioni di proprietà privata sottoposti a vincolo di tutela, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 13 (Criteri applicativi)

(1)  Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta provinciale emana i criteri applicativi per l’incentivazione di musei e collezioni.

Art. 14 (Norme finanziarie)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 11.457.000,00 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche (missione 5, programma 2, titolo 1: 11.020.000,00 euro; missione 5, programma 2, titolo 2: 437.000,00 euro).

Art. 15 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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