(1) La Giunta provinciale può sostenere musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati tramite la concessione di contributi e altri incentivi per la loro costituzione, per l’attività ordinaria, per investimenti, per l’acquisto e il restauro di oggetti da collezione.
(2) Possono essere sostenute anche associazioni di musei che offrano ai loro associati consulenza e servizi nell’ottica di un incremento della qualità museale e della rappresentanza di interessi.
(3) Le agevolazioni economiche possono anche consistere nella messa a disposizione di servizi e locali pubblici a titolo gratuito o a prezzo ridotto e nel prestito di oggetti d’arredamento o di oggetti museali.
(4) L'Ufficio Musei e ricerca museale sostiene i beneficiari delle agevolazioni anche fornendo loro consulenza, aggiornamento e conoscenze specifiche, e organizza progetti e iniziative ad essi destinate nell’ottica della creazione di reti e della professionalizzazione. 5)
(5) Possono essere sostenuti solamente i musei e le collezioni che:
- sono di interesse pubblico e rispondono alle finalità generali della Provincia per la promozione dei musei ai sensi dell’Art. 2;
- sono regolarmente aperti al pubblico in orari di apertura comunicati in modo trasparente;)
- sono conformi agli standard di qualità per musei e collezioni, definiti dalla Giunta provinciale nei relativi criteri applicativi;
- presentano domande di concessione di contributo corredate di tutta la documentazione prevista nei criteri applicativi per l’incentivazione di musei e collezioni.
(6) Le scadenze e i termini per la liquidazione delle agevolazioni economiche da parte dell'Ufficio Musei e ricerca museale saranno fissati possibilmente in modo tale da tenere conto della programmazione dei musei e delle collezioni richiedenti; ciò al fine di ridurre al minimo l’assunzione di crediti da parte dei richiedenti, in attesa della liquidazione delle agevolazioni. 6)
(7) Per garantire la sicurezza della programmazione per i musei più grandi, con proprio personale, possono essere disposte con provvedimento motivato spese a carico di al massimo tre esercizi finanziari consecutivi.