(1) L’articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata azienda, in applicazione della normativa sull’ordinamento del Servizio sanitario provinciale.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:
- criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
- relazione del direttore generale;
- piano degli investimenti;
- relazione del Collegio dei revisori dei conti.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, redatta dal direttore generale.”
(4) L’articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio)
1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le disposizioni provinciali in materia.”
(5) L’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:
“Art. 9 (Approvazione del bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è approvato dal direttore generale e trasmesso all’assessore competente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.”
(6) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è inserito il seguente articolo:
“Art. 9/bis (Pubblicità dei bilanci)
1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’Azienda Sanitaria sono pubblicati integralmente sul sito internet della Provincia.”