(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 3/bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare)
1. Con regolamento di esecuzione è determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare.
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche.
3. La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, laboratori pubblici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale in provincia di Bolzano.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.”