(1) Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.
(2) Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonché in tutti i settori connessi.
(3) Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.
(4) Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.
(5) Il Centro può eseguire progetti di ricerca e sperimentazione, servizi ed analisi scientifiche a carico di terzi. L’entità del corrispettivo per queste prestazioni è fissata dal Direttore del Centro sulla base degli elementi di costo.
(6) Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolti anche semi e sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.
(7) Su incarico della Giunta provinciale, il Centro può anche adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.
(8) Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.