(1) Di norma il Centro svolge direttamente le proprie attività amministrative.
(2) Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.
(3) Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge, il Centro può adottare un regolamento interno per gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regolamento interno di contabilità. 2)