(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituita:
“d) la costruzione di sentieri escursionistici, escluse le vie ferrate;”.
(2) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 10/bis (Sentieri escursionistici)
1. Essendo la rete dei sentieri escursionistici importante sia per il tempo libero e la ricreazione della popolazione locale che come indispensabile infrastruttura turistica, la Provincia può concedere contributi ai gestori su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. Per la manutenzione straordinaria al di fuori delle aree protette è competente la Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consenso dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in economia tramite gli ispettorati forestali, applicando le disposizioni dell’ordinamento forestale. L’inserimento dei sentieri nell’elenco non costituisce titolo per la costituzione di servitù a favore della collettività né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di un diritto consuetudinario.
2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sentieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una convenzione.
3. La convenzione prevede in particolare:
- l’individuazione dei sentieri escursionistici e dei relativi gestori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri escursionistici.
4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di autorizzazione alla stipula della convenzione sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all’uopo da presentarsi.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:
“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol (AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.”
(4) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:
“2. Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano proprietarie o concessionarie di rifugi alpini situati nel territorio della provincia.”
(5) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla competente ripartizione provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.”
(6) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito:
“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, la concessione dei contributi e la determinazione del rispettivo ammontare, che non potrà superare l’80 per cento delle spese ammesse, sono disposte dalla Giunta provinciale, sentita la Consulta per le attività alpinistiche.”
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000,00 euro per l’anno 2016, a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2017 e a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede:
- quanto a 400.000,00 euro per l’anno 2016, a 800.000,00 euro per l’anno 2017 e a 800.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018;
- quanto a 200.000,00 euro per l’anno 2016, a 200.000,00 euro per l’anno 2017 e a 200.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.
La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita annualmente con la legge di stabilità.
(8) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.