(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore solo agli effetti dell’articolo 82.”
(2) Alla fine del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “e per l’anno 2016 in 15.000.000,00 di euro”.
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.000.000,00 di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018.
(5) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.