(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Nel caso in cui le persone elette non accettino il mandato e non sia possibile raggiungere il numero di membri del comitato previsto per legge e, conseguentemente, il Presidente della Provincia non possa procedere alla proclamazione dei membri eletti, la Giunta provinciale nomina un commissario, che rimarrà in carica fino a nuove elezioni. Queste si svolgeranno entro 90 giorni. Se dopo le nuove elezioni non sarà ancora possibile proclamare un nuovo comitato di cinque membri, in deroga all’articolo 1, comma 3, l’amministrazione dei beni di uso civico verrà affidata direttamente dalla Giunta provinciale alla Giunta comunale.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“2/bis. Le entrate derivanti da pagamenti diretti nell’ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché da premi per il sostegno allo sviluppo rurale sono da destinare al finanziamento di iniziative collettive nell’interesse dell’agricoltura.”
(3) I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Le deliberazioni del comitato soggette a controllo devono essere inviate, in duplice copia, all’ufficio competente per la vigilanza della Ripartizione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data della loro adozione.
(4) La Giunta provinciale può indicare al comitato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di tale invito, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per la redazione del conto consuntivo.”