(1) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “D.M. 24 marzo 1982” sono sostituite dalle parole “decreto ministeriale 26 giugno 2014”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:
“1. Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un’apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe.”
(3) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:
“5. Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il Direttore dell’Ufficio provinciale Dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell’opera.”
(4) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “articolo 6, comma 2” sono sostituite dalle parole “articolo 7, comma 2”.