(1) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito: “Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui all’articolo 1 e provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere.”