(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico assegnati in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale.”
(2) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è soppresso.
(3) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti.”
(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, il competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente rinnova le concessioni, alla relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condizione che sussistano i seguenti presupposti:
- non osti un superiore interesse pubblico;
- persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque;
- gli impianti siano conformi allo stato della tecnica;
- in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”
(5) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già presentate.”