1 I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), e dell’articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, l’erogazione di un’integrazione dell’assegno provinciale al nucleo familiare per famiglie con figli di età compresa fra zero e tre anni, di seguito indicata come “contributo integrativo”, a favore dei padri lavoratori nel settore privato che usufruiscono del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche.
2. Il contributo integrativo si configura come non imponibile ai sensi dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche, in quanto finalizzato all’integrazione del reddito familiare.