1. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna, iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di altre regioni o della provincia di Trento, che intendano esercitare stabilmente questa attività in provincia di Bolzano, devono richiedere l’iscrizione all’elenco speciale della provincia di Bolzano.
2. Gli accompagnatori e le accompagnatrici di media montagna iscritti nell’elenco speciale degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna di altre regioni o della provincia di Trento, che intendano esercitare questa attività in forma temporanea ed occasionale in provincia di Bolzano, possono utilizzare le denominazioni “Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna” o “Guida di media montagna” senza essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge.
3. Le cittadine e i cittadini di Stati dell’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente o in forma occasionale la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e successive modifiche.
4. Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.