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u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 151)
Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 19 luglio 2016, n. 29.

Art. 4  (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La proposta del piano di settore, adottata dalla Giunta provinciale previa informazione dei comuni territorialmente interessati, è pubblicata in forma idonea nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano di settore ai comuni o alla Giunta provinciale.”

(2) Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il sindaco trasmette immediatamente alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni e le proposte pervenute, compreso l’eventuale parere del Consiglio comunale.”

(3) Il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La proposta di piano di attuazione adottata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia, previa informazione del comune territorialmente interessato, è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi nella rete civica della Provincia ed esposta al pubblico, per lo stesso periodo, presso il comune interessato e presso l’amministrazione provinciale. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano al comune o alla Giunta provinciale.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio o di prestazione di servizi o di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree, per nuove costruzioni. Nel caso di nuove attività di commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Le attività di commercio al dettaglio per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno, sono ammissibili nelle zone per insediamenti produttivi anche in zone non appositamente individuate, senza dover predisporre un piano di attuazione, senza dover riservare spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e senza vincoli di cubatura. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso. Gli accessori alle medesime merci, come sono stati definiti dalla Giunta provinciale, possono essere venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita, rispetto alle suddette merci.”

(7) Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:

“3/bis In tutti i casi di cui al comma 2, in applicazione del principio della perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, salvi i casi di cui al comma 5, l’indennità di espropriazione è determinata con il criterio del valore venale del bene, tenuto conto, oltre che delle possibilità effettive, delle possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 15, con la previsione delle aree come zona produttiva; resta irrilevante, al momento della determinazione dell’indennità di espropriazione, l’eventuale pianificazione attuativa successivamente intervenuta.

3/ter La disposizione di cui al comma 3/bis si applica anche ai procedimenti espropriativi riferiti a zone produttive esistenti, qualora l’intera zona non sia stata ancora espropriata. Per queste zone vengono confermate tutte le indennità di espropriazione già determinate in applicazione del criterio di cui al comma 3/bis, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.”

(8) Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le indennità di espropriazione e gli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito, connessi ai procedimenti di insediamento riferiti alle comunioni o divisioni materiali di cui al comma 4, sono determinati ai sensi del comma 3/bis; sono fatti salvi i casi in cui, al momento dell’adozione del decreto di stima o dell’insediamento nelle forme previste dalla legge, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito in modo apprezzabile, per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 15. In questi casi l’ente procedente opera le necessarie compensazioni a credito o a debito tra i partecipanti alla comunione. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti espropriativi o di insediamento riferiti a zone produttive esistenti, qualora l’intera zona non sia stata ancora espropriata o insediata, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.”

(9) Dopo il comma 2 dell’articolo 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. L’amministrazione provinciale cura l’armonizzazione grafica tra il piano paesaggistico, il piano del parco e il piano urbanistico comunale. La cartografia relativa ai vincoli esistenti di cui al piano paesaggistico o piano del parco e quella relativa alla zonizzazione e alle infrastrutture di cui al piano urbanistico comunale, armonizzata d’ufficio in sede di digitalizzazione ed adeguamento tra i piani a cura della Provincia, è pubblicata nella rete civica della Provincia e all’albo del comune per un periodo di 60 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni al comune. Entro i successivi 60 giorni il consiglio comunale esprime sui piani il suo parere, tenendo presenti le osservazioni presentate. Decorso tale termine, si prescinde dal parere del comune. La Giunta provinciale delibera sulle osservazioni ed approva i piani. La delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.”

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