1. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine il contributo è automaticamente revocato.
2. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 1, fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del contributo, istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.