1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
(4) Aiuti “de minimis”:
Per aiuti “de minimis” si intendono quelli di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (Gazzetta Ufficiale L 352 del 24.12.2013).
In base al diritto dell’Unione europea si considerano aiuti di importanza minore gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione. Per tali aiuti si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 euro concessi, in un periodo di tre esercizi finanziari, ad una unica impresa (= impresa richiedente e imprese ad essa collegate), e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari, unitamente agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 360/2012 (in caso di SIEG). Gli esercizi finanziari considerati a tal fine sono quelli utilizzati per scopi fiscali dall’impresa.
Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le particolari caratteristiche di ogni caso specifico dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”.
(5) Imprese in difficoltà:
Per imprese in difficoltà si intendono le imprese così definite dall’art. 2 (Definizioni), paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
(6) Cooperazione:
Per cooperazione si intende la collaborazione, costituita in forma giuridica, tra almeno due imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.