1. Il periodo della misura di riabilitazione lavorativa deve corrispondere alla durata dell’apprendistato per la corrispondente professione. È anche possibile sommare per questo obiettivo diverse misure di riabilitazione lavorativa.
2. Per una misura di riabilitazione lavorativa a tempo parziale si deve adempiere ai requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge.
3. Se l’allievo/l’allieva al termine della misura di riabilitazione lavorativa non ha ancora raggiunto gli obiettivi didattici del quadro formativo aziendale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge o non ha ancora concluso con successo la scuola professionale, il progetto formativo può essere prolungato oltre la durata dell’apprendistato per la professione corrispondente.
4. Nel caso che l’allievo/l’allieva passi dalla misura di riabilitazione lavorativa a un regolare rapporto d’apprendistato nella medesima professione, i periodi formativi già svolti vengono considerati nel computo del periodo d’apprendistato.