1. I presenti criteri trovano applicazione per le seguenti misure di riabilitazione lavorativa realizzate dalle istituzioni pubbliche dei Servizi sociali:
a) misure di riabilitazione lavorativa dei Servizi riabilitativi lavorativi per persone affette da malattia psichica, da dipendenza o con disabilità;
b) misure di riabilitazione lavorativa dei centri di addestramento professionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
c) accordi individuali per l’occupazione lavorativa ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7;
d) progetti d’inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7.