1. L’importo dell’aiuto ammonta a 150,00 euro per ogni capo ammissibile a contributo.
2. Se l’esercizio finanziario di riferimento non presenta la disponibilità di fondi necessaria ad erogare gli aiuti a tutte le persone richiedenti nella misura di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri di esclusione:
a) in primo luogo sono esclusi dagli aiuti, iniziando dagli animali più giovani, gli animali portati al pascolo in zone per le quali non si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina (IBR) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) e che non sono menzionate, nell’allegato II della decisione della Commissione 2004/558/CE, del 15 luglio 2004, come zone libere da IBR;
b) in secondo luogo sono esclusi dagli aiuti gli altri animali, iniziando dai più giovani, fino a quando si avrà nuovamente una sufficiente disponibilità di bilancio.