(1) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di ulteriori prestazioni di lavoro, nel rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 2, sempreché l’ente non offra un adeguato impiego a tempo pieno. In tal caso i proventi lordi, rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, non possono superare in ogni caso complessivamente il 130 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale.
(1/bis) Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aumentato nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento. 7)
(2) In caso di rapporto a tempo parziale, a richiesta oppure non appena l’ente di appartenenza offre la possibilità di un rapporto di lavoro a tempo pieno a condizioni non disagiate, trova applicazione il limite di reddito di cui all’articolo 5, comma 2.
(3) Il limite di reddito di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti del personale assunto nei settori dell’istruzione e della ricerca scientifica con contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.