(1) Le attività svolte presso altre strutture provinciali, altri enti pubblici provinciali o scuole a carattere statale non sono considerate attività extraservizio se le retribuzioni del personale sono a carico dell’amministrazione provinciale. In questi casi l’attività è retribuita mediante i previsti elementi di retribuzione e non sono ammissibili compensi diretti al personale.
(2) Nei casi indicati al comma 1 le ore dei contratti individuali di lavoro non possono superare complessivamente il monte ore di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Le ore per le attività di insegnamento sono ricalcolate a tal fine in ore amministrative secondo le disposizioni vigenti. La prestazione di eventuali ulteriori ore può essere pagata solo mediante gli elementi di retribuzione aggiuntivi.