(1) Chi utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea deve munirsi di valido titolo di viaggio, che deve essere conservato per la durata dell’intero percorso sino alla fermata di discesa ed essere esibito a richiesta del personale incaricato al controllo.
(2) Sui treni provinciali sono ammessi anche i titoli di viaggio ordinari interregionali, nazionali ed internazionali, emessi dalle imprese operanti in provincia di Bolzano o da altri gestori, purché siano stati stipulati relativi accordi con la Provincia di Bolzano.