(1) Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti nei servizi pubblici essenziali individuati dall’ordinamento giuridico, vengono disciplinate con contratto collettivo di comparto le relative specifiche modalità di astensione dal lavoro e le prestazioni minime indispensabili presso gli enti di cui all’articolo 1.
(2) Al fine di prevenire azioni di sciopero vengono previste, con contratto collettivo, procedure di raffreddamento dei conflitti di lavoro, di mediazione e di conciliazione.
(3) Le modalità di esercizio del diritto di sciopero tendono, in riferimento al previsto periodo di astensione dal lavoro, ad evitare effetti sproporzionati sulle prestazioni di servizio.