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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 18 (Assemblee sindacali)

(1)  Il personale ha diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per un massimo di 10 ore annue retribuite pro capite, salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva di comparto. La partecipazione alle assemblee può avvenire, esclusa ogni retribuzione, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Previo consenso del datore di lavoro, le assemblee possono essere indette, per ragioni organizzative e per consentire la partecipazione retribuita del personale, anche fuori dell’orario di lavoro. L’amministrazione mette a disposizione i locali in cui tenere le assemblee.

(2)  Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all’amministrazione. Le assemblee possono essere indette anche dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) come tale.

(3)  L’indizione di un’assemblea è comunicata per iscritto all’amministrazione almeno sei giorni prima, se l’assemblea riguarda il personale docente ed equiparato, e almeno tre giorni lavorativi prima, se riguarda il restante personale. L’amministrazione comunica per iscritto con almeno 48 ore di anticipo eventuali ed eccezionali fatti ostativi che impongano lo spostamento di data dell’assemblea. Il personale docente ed equiparato comunica almeno due giorni prima al/alla dirigente preposto/preposta la sua partecipazione all’assemblea e il restante personale almeno il giorno prima.

(4)  Salva diversa disciplina stabilita a livello di comparto, nelle scuole le assemblee si svolgono di regola a partire dalle ore 13.00. Durante le attività di valutazione e di esami non possono essere svolte assemblee sindacali. Nelle scuole dell’infanzia le assemblee sono indette in modo che sia comunque garantito il servizio fino alle ore 12.30. La partecipazione ad un’assemblea in orario di servizio da parte del personale delle scuole dell’infanzia il cui servizio termina prima dell’assemblea stessa rientra tra le ore retribuite di cui al comma 1.

(5)  I contratti collettivi disciplinano le modalità di esercizio del diritto di assemblea, con riguardo, in sede di indizione della stessa, alle esigenze di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolar modo quelli alla salute, alla sicurezza e all’istruzione.

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