(1) Gli enti di cui all’articolo 1 mettono a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative, con almeno 500 iscritti a livello di comparto, un idoneo locale in un luogo da concordarsi con le medesime. Per lo svolgimento dell’attività sindacale nelle strutture periferiche di grandi dimensioni possono essere inoltre messi a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative adeguati spazi.
(2) Nelle sedi di servizio è messo a disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative l’uso gratuito di un apposito spazio, in luogo idoneo, visibile e accessibile al personale, per l’affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro. A tal fine può essere messo a disposizione, se disponibile, anche uno spazio sul portale elettronico interno.
(3) L’affissione di comunicazioni al di fuori degli spazi di cui al comma 2 è vietata.