1. Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, la Giunta Provinciale può concedere i seguenti aiuti:
a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;
b) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;
c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzione del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese. Alle grandi imprese possono essere concessi solamente aiuti esentati ai sensi del Regolamento n. 800/2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed aiuti di importanza minore de minimis (1). Altri aiuti possono essere eventualmente concessi solo previa notifica e autorizzazione della Commissione UE.
2. Nei territori rurali di cui all’articolo 12, comma 3, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) possono essere aumentate di 10 punti percentuali; in questo caso l’intero contributo viene concesso come “contributo de minimis".
3. Non vengono concessi contributi inferiori ad Euro 2.000,00. Fanno eccezione eventuali contributi a fronte di maggiori spese connesse ad acquisti di aree precedentemente agevolati
4. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che l’ente pubblico é tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. La verifica é effettuata anche sulla base di autodichiarazioni.