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d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 191)
Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembere 2012, n. 48.

Art. 6 (Benefici e crediti)  delibera sentenza

(1) Ai volontari e alle volontarie sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all’espletamento del servizio volontario di cui all’articolo 3, comma 1.

(2) Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma 1. Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per i servizi volontari di cui all’articolo 24. Questi rimborsi spese sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

(3) Ai volontari e alle volontarie di cui all’articolo 15, comma 2, non spetta alcun rimborso spese ai sensi del comma 2.

(4) Il servizio volontario estivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), può essere riconosciuto come tirocinio scolastico.

(5) Qualora sussistano i requisiti, i volontari e le volontarie vengono retribuiti con le modalità previste dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 3)

(6) A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio. 3)

(7) Le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali, istituiti dalla Provincia, a favore dei volontari e delle volontarie nonché delle organizzazioni e degli enti presso i quali si svolge il servizio volontario, saranno stabilite con ulteriori leggi provinciali.

(8) Ulteriori forme di riconoscimento e benefici saranno determinate con regolamento d’esecuzione.

[(9) Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l’assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2.] 4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
3)
I commi 5 e 6 dell'art. 6, sono stati dichiarati costituzionalemente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, nella parte in cui si riferiscono anche al servizio civile nazionale.
4)
L'art. 6, comma 9, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19, è stato dichiarato costituzionalemente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309.
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