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d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 191)
Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembere 2012, n. 48.

Art. 3 (Tipologie di intervento)      delibera sentenza

(1) Le finalità di cui all'articolo 1 vengono realizzate tramite:

  1. il servizio civile provinciale volontario prestato da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6, [nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;] 2)
  2. il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall’età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6;
  3. il servizio volontario estivo prestato da giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.
massimeDelibera 9 febbraio 2024, n. 44 - Programmazione dei Servizi Volontari 2024 ai sensi della Legge Provinciale del 19 novembre 2012 - N. 19
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005 - Servizio civile - La disciplina provinciale non può incidere sugli aspetti organizzativi del servizio civile nazionale
2)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata dichiarata costituzionalemente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, limitatamente alle parole «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».
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