(1) L’impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
(2) Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti:
- assistenza sanitaria e sociale;
- reinserimento sociale nonché interventi di emergenza;
- educazione, servizio giovani e promozione culturale;
- tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- protezione civile;
- tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
- attività del tempo libero e di educazione sportiva.
(3) Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), è limitato ai seguenti ambiti:
- assistenza sanitaria e sociale;
- educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
- protezione civile;
- tutela dell’ambiente.
(4) I servizi di cui all’articolo 3, comma 1, comprendono attività di progetto e attività pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l’assistenza di un tutore o una tutrice.
(5) Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacità dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l’apprendimento di competenze sociali e professionali.