(1) Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.
(2) La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. 21)
(3) L’istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l’apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 22)