(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è inserito il seguente comma 2bis:
“2/bis Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in alternativa ai contratti di fornitura o di somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione di carburanti. Tali differenti tipologie contrattuali devono essere state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le nuove forme contrattuali possono essere adottate dopo il loro deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la loro pubblicizzazione. Esse devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.