(1) Il comma 1 dell’articolo 20bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, in zone servite dalla rete di gas metano devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano o in caso di riapertura, sulla medesima area, di un impianto di distribuzione di carburanti, l’impianto deve prevedere, in alternativa al gas metano, l’erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica secondo le modalità stabilite dalle direttive provinciali o ancora di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’obbligo di erogazione di gas metano, di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilità o comunque realizzati in comuni montani o località isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di due anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale.”