(1) L’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 3
1. L'esercizio dell'attività di commercio, di vendita della stampa quotidiana e periodica o di distribuzione di carburanti è consentito a chi è in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: