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c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”)

(1) Nel testo tedesco il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

4. Der geschlossene Hof verliert seine Eigenschaft nicht, wenn der Jahresdurchschnittsertrag den in Absatz 1 vorgesehenen Höchstertrag überschreitet. In diesem Fall passt die örtliche Höfekommission auf Antrag des Eigentümers/der Eigentümerin, eines Miteigentümers/einer Miteigentümerin oder eines Miterben/einer Miterbin den Bestand des geschlossenen Hofes den Bedingungen an, wie sie in Absatz 1 vorgesehen sind, und bestimmt die Grundstücke, welche vom Hof abgetrennt werden. Die entsprechenden Anträge müssen bei sonstiger Unzulässigkeit spätestens bis zur Zustellung des Beschlusses, mit welchem das Gericht im Verfahren zur Bestimmung des Hofübernehmers/der Hofübernehmerin und zur Festsetzung des Übernahmepreises die Verhandlung für die Erörterung festlegt, gestellt werden.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“4. Tutti i masi neo-costituiti su richiesta di giovani agricoltori ai sensi della lettera a), comma 3, dell’articolo 2 non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi assieme all’autorizzazione alla neo-costituzione dispone anche il divieto di alienazione ai sensi del presente comma, che viene annotato nel libro fondiario a carico del maso neo-costituito. In casi eccezionali il divieto di alienazione può essere revocato da parte della commissione provinciale per i masi chiusi.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell’avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente. Non sono ammessi i mezzi di prova della confessione e del giuramento decisorio.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Qualora il distacco sia d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso.”

(5) La rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituita: “Ammissibilità delle domande”.

(6) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l’udienza di discussione.”

(7) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è abrogata.

(8) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette o assistite da un amministratore di sostegno.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria concernenti un maso chiuso, oppure una domanda di usucapione del diritto di proprietà su una parte del maso chiuso, è tenuto o tenuta a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione provinciale Agricoltura sostituisce l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.”

(10) Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“4. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 412/bis del codice di procedura civile. L’omesso espletamento del tentativo di conciliazione deve essere eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e rilevato d’ufficio all’udienza di cui all’articolo 183 del codice di procedura civile.”

(11) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Per le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione è competente per materia il tribunale. È competente per territorio il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio tavolare presso il quale il maso è intavolato nel libro fondiario.”

(12) Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“3. Qualora cumulativamente con le domande di cui all’articolo 21, comma 1, siano state proposte domande connesse di cui all’articolo 22, comma 2, oppure qualora le relative cause siano state successivamente riunite, il procedimento deve svolgersi secondo le forme del rito ordinario.”

(13) L’articolo 24 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“Art. 24 (Sentenza sul prezzo d’assunzione) - 1. Passata in giudicato la sentenza che determina il prezzo d’assunzione del maso, l’erede chiamato/a all’assunzione diventa assuntore/assuntrice del maso e debitore/debitrice della massa ereditaria per l’ammontare del prezzo d’assunzione determinato nella sentenza.”

(14) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell’articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi può procedere alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all’atto di revoca la commissione deve disporre l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati si può prescindere da tale aggregazione. Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

(15) Il comma 7 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“7. All’istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l’estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall’ufficio del catasto ed altra documentazione necessaria.”

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