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c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 21)
Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente

1)
Pubblicata nel Supp. n. 5 al B.U. 26 gennaio 2010, n. 4.

CAPO I
AGRICOLTURA

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”)

(1) Nel testo tedesco il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

4. Der geschlossene Hof verliert seine Eigenschaft nicht, wenn der Jahresdurchschnittsertrag den in Absatz 1 vorgesehenen Höchstertrag überschreitet. In diesem Fall passt die örtliche Höfekommission auf Antrag des Eigentümers/der Eigentümerin, eines Miteigentümers/einer Miteigentümerin oder eines Miterben/einer Miterbin den Bestand des geschlossenen Hofes den Bedingungen an, wie sie in Absatz 1 vorgesehen sind, und bestimmt die Grundstücke, welche vom Hof abgetrennt werden. Die entsprechenden Anträge müssen bei sonstiger Unzulässigkeit spätestens bis zur Zustellung des Beschlusses, mit welchem das Gericht im Verfahren zur Bestimmung des Hofübernehmers/der Hofübernehmerin und zur Festsetzung des Übernahmepreises die Verhandlung für die Erörterung festlegt, gestellt werden.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“4. Tutti i masi neo-costituiti su richiesta di giovani agricoltori ai sensi della lettera a), comma 3, dell’articolo 2 non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi assieme all’autorizzazione alla neo-costituzione dispone anche il divieto di alienazione ai sensi del presente comma, che viene annotato nel libro fondiario a carico del maso neo-costituito. In casi eccezionali il divieto di alienazione può essere revocato da parte della commissione provinciale per i masi chiusi.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Nel procedimento giudiziario di accertamento dell’avvenuta usucapione su una parte del maso chiuso deve essere sentita la commissione locale competente. Non sono ammessi i mezzi di prova della confessione e del giuramento decisorio.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Qualora il distacco sia d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere concessa a prescindere dal reddito residuo del maso.”

(5) La rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituita: “Ammissibilità delle domande”.

(6) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Le domande concernenti lo scioglimento del maso o modifiche alla consistenza del maso non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto con il quale il o la giudice, nella procedura per la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del prezzo di assunzione del maso, fissa l’udienza di discussione.”

(7) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è abrogata.

(8) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabili o interdette o assistite da un amministratore di sostegno.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria concernenti un maso chiuso, oppure una domanda di usucapione del diritto di proprietà su una parte del maso chiuso, è tenuto o tenuta a esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in cui la Ripartizione provinciale Agricoltura sostituisce l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.”

(10) Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“4. Alla proposizione della domanda si applica la relativa disciplina di cui all’articolo 412/bis del codice di procedura civile. L’omesso espletamento del tentativo di conciliazione deve essere eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e rilevato d’ufficio all’udienza di cui all’articolo 183 del codice di procedura civile.”

(11) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“1. Per le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione è competente per materia il tribunale. È competente per territorio il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio tavolare presso il quale il maso è intavolato nel libro fondiario.”

(12) Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“3. Qualora cumulativamente con le domande di cui all’articolo 21, comma 1, siano state proposte domande connesse di cui all’articolo 22, comma 2, oppure qualora le relative cause siano state successivamente riunite, il procedimento deve svolgersi secondo le forme del rito ordinario.”

(13) L’articolo 24 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“Art. 24 (Sentenza sul prezzo d’assunzione) - 1. Passata in giudicato la sentenza che determina il prezzo d’assunzione del maso, l’erede chiamato/a all’assunzione diventa assuntore/assuntrice del maso e debitore/debitrice della massa ereditaria per l’ammontare del prezzo d’assunzione determinato nella sentenza.”

(14) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Qualora il reddito del maso, a causa di distacchi di appezzamenti di terreno o a causa di altre circostanze, subisse una riduzione permanente tale da non garantire più nemmeno la metà del reddito medio annuo ai sensi dell’articolo 2, su richiesta del proprietario o della proprietaria o di chiunque ne abbia interesse, la commissione locale per i masi chiusi può procedere alla revoca della qualifica di maso chiuso. Contestualmente all’atto di revoca la commissione deve disporre l’aggregazione delle particelle ad altri masi chiusi. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati si può prescindere da tale aggregazione. Questa aggregazione costituisce un’iscrizione ai sensi dell’articolo 97 della legge tavolare, emanata con regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.”

(15) Il comma 7 dell’articolo 43 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:

“7. All’istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono da allegare l’estratto tavolare, il foglio di possesso e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dall’ufficio del catasto ed altra documentazione necessaria.”

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, recante “Disposizioni relative all’incentivazione in agricoltura”)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:

  1. investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
  2. investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
  3. edilizia abitativa rurale;
  4. infrastrutture in zone rurali;
  5. promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
  6. tutela e miglioramento dell’ambiente;
  7. miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
  8. mortalità del bestiame;
  9. lotta alle epizoozie;
  10. misure di emergenza in agricoltura;
  11. rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
  12. produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  13. miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
  14. provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
  15. crediti di gestione aziendale;
  16. consulenza e assistenza tecnica;
  17. innovazione e progetti dimostrativi;
  18. primo insediamento dei giovani agricoltori.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante “Istituzione dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai fini della tenuta dell’anagrafe di cui ai commi 1 e 1/bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l’Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all’identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell’esercizio di tali attività l’Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”)

(1) L’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 5 (Misure a favore della zootecnia) - 1. Per promuovere lo sviluppo del patrimonio zootecnico provinciale, il miglioramento genetico e il benessere degli animali nonché la trasparenza delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di carne e di latte, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a favore delle organizzazioni zootecniche contributi:

  1. fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per la determinazione della qualità genetica e dei caratteri funzionali del bestiame;
  2. fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l’impianto e la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché per l’organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere;
  3. fino al 100 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l’organizzazione e l’esecuzione della marchiatura del bestiame ai sensi della vigente normativa comunitaria e provinciale e del servizio pubblico di raccolta delle carcasse animali, nonché per la gestione dell’anagrafe provinciale del bestiame.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, recante “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura – Disposizioni transitorie”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2006, n. 13, e successive modifiche, è cosí sostituito:

“2. La disciplina per l’applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 è adottata entro il 2011.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, recante “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. In caso di assenza o impedimento i membri designano di volta in volta un membro supplente. Il Comitato per i prodotti geneticamente non modificati è legalmente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti.”

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 20/ter della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 20/quater (Cessione gratuita di beni immobili comunali) - 1. I comuni e altri enti pubblici della Provincia di Bolzano possono cedere, anche a titolo gratuito, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario beni immobili che possiedono le caratteristiche di opere di bonifica.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, recante “Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il centro svolge i seguenti compiti:

  1. ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell’agricoltura e delle foreste;
  2. ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;
  3. analisi e ricerche agrochimiche di laboratorio;
  4. gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a fini istruttori in generale e turistici, con connesse attività promozionali per l’Alto Adige;
  5. gestione della pescicultura ai fini della ricerca, conservazione e coltivazione di pesci tipici delle acque dell’Alto Adige;”

(2) I numeri 6) e 7) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“6) dirige, salve le competenze di direttori d’ufficio, il personale del centro dipendente dalla Provincia nonché il personale assunto dal centro su sua proposta per specifici progetti e per attività scientifiche;

7) salvo quanto disposto al numero 6, assume, dirige e amministra il personale del centro e determina il trattamento normativo ed economico dello stesso ai sensi dei contratti collettivi di lavoro del settore privato relativo alla categoria di riferimento e nel rispetto delle direttive da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogato.

CAPO II
USI CIVICI

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, recante “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l’esercizio dei diritti sulle terre comuni”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimitá che nel merito all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni. Tale procedura trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione.”

(2) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, le parole: “della Giunta provinciale, alla quale” vengono sostituite dalle parole: “dell’assessore provinciale competente in materia, al quale”.

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’elezione degli organi amministrativi avviene a maggioranza semplice e a ciascun partecipante spetta un voto.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In caso di emergenza ovvero di carenze, inadempienze o irregolarità da parte degli organi amministrativi dell’associazione agraria nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta dell’associazione stessa, la Giunta provinciale interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento dell’associazione, nominando, se necessario, anche un commissario, al quale è attribuito il compito di eseguire singoli provvedimenti o, previo scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare l’associazione fino alla nuova nomina degli stessi.”

CAPO III
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE, ENERGIA E URBANISTICA

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)  delibera sentenza

(1) Al comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “; dichiara altresì inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare.” 2)

(2) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. L’Ufficio competente della Ripartizione Acque pubbliche ed energia, al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un’autorizzazione da parte della stessa nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale.”

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“6/bis. In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione.

6/ter. La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia.

6/quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6/bis.”

(4) Il comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche.”

(5) Il comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.”

(6) Dopo il comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime.”

(7) Dopo il primo periodo del comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: “, sentita la conferenza di servizi di cui al comma 6 dell’articolo 3. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il parere della commissione edilizia.”

(8) La rubrica dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d’acqua”.

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l’approvvigionamento potabile pubblico.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114 - Domande di derivazione a scopo idroelettrico per impianti di minore dimensione - legittimità della richiesta del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate (con traduzione – mit Übersetzung)
2)
La Corte costituzionale con la sentenza del 22 maggio 2013, n. 114 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1.

Art. 11 (Disponibilità degli impianti)  delibera sentenza

(1) Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, già presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all’entrata in vigore della presente disposizione. 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114 - Domande di derivazione a scopo idroelettrico per impianti di minore dimensione - legittimità della richiesta del titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate (con traduzione – mit Übersetzung)
3)
La Corte Costituzionale con la sentenza del 22 maggio 2013, n. 114 ha dichiarto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)

(1) Al comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, le parole: “L’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: ”La Giunta provinciale, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione e dal direttore dell’Ufficio Idrografico,”.

(2) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è cosí sostituito:

“3. Nel bando di gara, pubblicato sul sito web della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sono fissati, in armonia con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata nonché le prescrizioni ambientali da impartire secondo la valutazione della Conferenza di servizi di cui al comma 2. Nel bando di gara sono altresì indicati l’ammontare del corrispettivo e le modalitá per l’assegnazione o l’utilizzo delle opere, degli edifici, delle macchine e degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.”

(3) Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:

“4/bis. La valutazione delle offerte è effettuata, secondo i criteri previsti nel bando, da una commissione composta dal direttore della Ripartizione Acque ed energia, dal direttore dell’Agenzia dell’ambiente, dal direttore della Ripartizione Opere idrauliche e dal sindaco/dai sindaci del comune interessato/dei comuni interessati, o loro delegati.

4/ter. Entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta della commissione di cui al comma 4/bis, la Giunta provinciale autorizza il rilascio della concessione; la concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché il rilascio della relativa concessione edilizia.

4/quater. Dell’avvenuto rilascio della concessione si dà notizia nel sito web della Provincia autonoma di Bolzano.”

(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. Le domande presentate successivamente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- Alto Adige prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’Autorità di bacino ed in base alle valutazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, secondo i criteri e le modalità di cui alla legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1.”

Art. 13 (Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante „Legge urbanistica provinciale“)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è abrogato il seguente periodo: “Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 50/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora il terreno assegnato non sia stato edificato, l’ente competente per la zona produttiva su richiesta motivata del proprietario può revocare l’assegnazione senza applicare alcuna sanzione. Il prezzo dovuto per la restituzione è pari a quello corrisposto in sede di assegnazione, dal quale vengono detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi da enti pubblici.”

(3) Dopo il comma 8 dell’articolo 107/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 107 viene interpretato nel senso che nella sede dell’azienda agricola di un maso chiuso il volume non agricolo realizzato fino all’entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è da considerarsi comunque volume residenziale, a prescindere dalla destinazione d’uso impressa nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso attuale.”

(4) L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è abrogato.

(5) Dopo l’articolo 129 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 130 - (Coordinamento della disciplina delle cave e torbiere con l’urbanistica) - 1. L’autorizzazione ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, può essere rilasciata indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area risultante dal piano urbanistico comunale, essa deve però contenere le prescrizioni e gli obblighi di ripristinare le aree nello stato corrispondente alla destinazione urbanistica e di rimuovere tutti gli impianti non corrispondenti a questa destinazione urbanistica. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica durante il periodo di validità dell’autorizzazione, le prescrizioni e gli obblighi sono da adattare in tal senso. Le prescrizioni e gli obblighi sono altresì da adattare, qualora ciò sia necessario sulla base dell’approvazione VIA di altri progetti.”

CAPO IV
TUTELA DELL’AMBIENTE

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l’abbeveraggio del bestiame e per l’irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029.”

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

 

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