(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Ai fini della tenuta dell’anagrafe di cui ai commi 1 e 1/bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l’Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all’identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa comunitaria vigente in materia. Nell’esercizio di tali attività l’Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.