1. I formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, sono individuati nell’allegato A e sono predisposti dalle tipografie autorizzate ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale 29.11.1978. I formulari devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio o dall’Agenzia delle Entrate e la fattura di acquisto del formulario deve essere registrata sul registro IVA. Il formulario di identificazione dei rifiuti può essere tenuto anche mediante strumenti informatici su carta a modulo continuo o su fogli singoli.
2. Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, deve essere emesso dal produttore o dal detentore o dal trasportatore dei rifiuti e compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e una dal trasportatore e la quarta copia viene trasmessa da quest’ultimo entro tre mesi al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. 9Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. In questo caso il gestore dell’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta ai sensi dell’articolo 3.
4. In deroga alla circolare del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, punto 1) lettera n) ultimo periodo, il trasporto di rifiuti urbani effettuato tra gli impianti di trattamento rifiuti pubblici (centri di riciclaggio, centri di raccolta comprensoriali, stazioni di trasbordo, discariche, ecc.) non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti.