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In vigore al: 17/01/2017

Delibera N. 1245 del 23.04.2001
Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

Allegato

Criteri di attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8.

 

Articolo 1

(Obiettivi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, allo scopo di favorire lo sviluppo del trasporto combinato ed il trasferimento del traffico delle merci dalla strada alla rotaia, concede aiuti ai soggetti individuati all'articolo 3 che realizzano investimenti in beni mobili ed immobili destinati ad infrastrutture intermodali e volti a favore dell'acquisizione di conoscenza ed informazione per accedere al trasporto combinato.
 

Articolo 2

(Definizioni)

(1) Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri per l'assegnazione degli aiuti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8, si riportano qui di seguito le seguenti definizioni:
(2) Trasporto combinato: si intendono, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del consiglio del 7 dicembre 1992, i trasporti di merci fra Stati membri per i quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile od il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso non supera i 100 km in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;

oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

(3) Trasporto intermodale: è da considerarsi sinonimo di "trasporto combinato”.
(4) Impresa di gestione: persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 443 e successive modifiche, che ha come attività la realizzazione, la conduzione di aree e mezzi necessari ad effettuare per conto di terzi il trasbordo delle merci tra vettori di diversa modalità nell'ambito del trasporto combinato.
(5) Vettore ferroviario o impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è la prestazione di servizi ferroviari di trasporto di merci o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione;
(6) Scalo intermodale o centro intermodale: area opportunamente attrezzata per la movimentazione di rimorchi, semirimorchi con o senza il veicolo trattore, casse mobili o contenitori (di 20 piedi e oltre), posta in immediata prossimità ed in collegamento con infrastrutture stradali e ferroviarie, chiaramente delimitata e dotata dei servizi e delle attrezzature necessarie al trasferimento dei suddetti contenitori tra vettori su gomma a vettori su rotaia.
(7) Legge provinciale: la legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8 e successive.
 

Articolo 3

(Beneficiari)

(1) È ammesso l'aiuto ai soggetti di cui all'articolo 2 che siano società legalmente e regolarmente costituite e iscritte presso la Camera di Commercio, con sede in provincia di Bolzano, e aventi per attività esclusiva l'esercizio e la gestione di scali o terminali intermodali, autoporti doganali o simili, purché sia garantita la partecipazione al capitale di tali società a soggetti privati nella misura minima del 30 %.
 

Articolo 4

(Spese ammissibili a contributo)

(1) I contributi di cui all'articolo 7 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale  11.08.1998, n. 8, vengono concessi nella misura massima prevista dal successivo articolo 11, a favore delle imprese di gestione per le finalità indicate all'articolo 8 della legge provinciale, comma 1°, lettera a), punto 1) per investimenti destinati all'acquisto ed al leasing di:

a) materiale rotabile ferroviario (carri merci, carri ribassati, altri sistemi di trasporto combinato ferroviario) concepito e destinato esclusivamente al trasporto combinato, da concedere in uso a chi effettua il trasporto ferroviario sulla base di principi di non discriminazione ed alle condizioni di mercato;

b) autogru, muletti, gru (fisse od a portale) ed autoveicoli per trazione da destinarsi esclusivamente alla movimentazione di semirimorchi, casse mobili e contenitori (da 20 piedi e oltre) all'interno dello scalo intermodale.

(2) Sono ammessi al finanziamento , ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 3):

c) gli investimenti destinati all'acquisto del software destinato alla gestione del trasporto combinato, nonché dell'hardware ad esso funzionale, inclusi i sistemi di comunicazione e di controllo remoto destinato al materiale ferroviario.

(3) Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 4):

d) le spese necessarie per la progettazione e i costi dell'assistenza tecnica per realizzare gli scali intermodali;

e) le opere necessarie all'interno degli scali intermodali per:

e1) la bonifica e il consolidamento dell'area interessata, inclusa la demolizione di opere preesistenti che siano di impedimento alla funzionalità dello scalo intermodale, la ricerca di eventuali ordigni bellici;
e2) la realizzazione della pavimentazione, dell'impermeabilizzazione e degli attraversamenti dei binari a raso;
e3) la sistemazione ed il risanamento dei binari e delle traversine, degli scambi e dei blocchi di fine corsa, esclusivamente all'interno dello scalo intermodale;
e4) la realizzazione di rampe di carico e scarico;
e5) la rimozione delle linee aeree ferroviarie, dei relativi pali, dei semafori, ecc., esclusivamente all'interno dello scalo intermodale;
e6) la realizzazione della rete di scarico acque, inclusi gli impianti di protezione ambientale (nella misura in cui fossero richiesti dall'autorità competente), i separatori di fanghi, ecc.;
e7) la realizzazione delle reti per la distribuzione dell'acqua, della f.e.m., della corrente elettrica, delle comunicazioni, ecc.;
e8) la realizzazione dell'impianto di illuminazione del piazzale e delle altre aree interne allo scalo intermodale, la realizzazione di derivazioni elettriche e idrauliche, incluse quelle per gli impianti antincendio;
e9) la costruzione di uffici, ricoveri, tettoie, servizi e altre costruzioni destinate unicamente all'attività dell'impresa di gestione dello scalo intermodale e strettamente finalizzate al trasporto combinato;
e10) la costruzione di recinzioni, cancelli, sbarre, semafori, ecc. a delimitazione dello scalo intermodale, dei suoi accessi e della viabilità interna;
e11) la costruzione di barriere antirumore, qualora prescritte dall'autorità competente;
e12) la fornitura della segnaletica viabilistica (verticale e orizzontale) interna allo scalo intermodale;
e13) l'arredamento necessario agli uffici e ai locali tecnici della struttura intermodale.
f) Le opere necessarie a garantire l'accessibilità allo scalo intermodale ed il collegamento con la rete viaria e ferroviaria esistente.
(4) Sono ammessi al finanziamento ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 5) della legge provinciale:
g) gli studi volti a verificare l'ottimizzazione del funzionamento dello scalo intermodale, della sua funzionalità interna e dei suoi collegamenti con le reti viarie e ferroviarie, inclusi gli studi per migliorare l'accessibilità al sistema ed alle infrastrutture ferroviarie;
h) le ricerche  di mercato volte ad ampliare la quota di mercato di trasporto destinato all'intermodalità;
i) gli studi rivolti allo sviluppo delle comunicazioni, della collaborazione operativa e della messa in rete dei diversi soggetti della catena del trasporto combinato;
j) i progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità, diretti all'ottenimento delle certificazioni secondo le norme ISO.
(5) Sono infine ammessi al finanziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), punto 6):
k) i corsi di formazione per il personale addetto allo scalo intermodale, volte a migliorare le competenze generali;
l) i corsi di formazione per il personale addetto allo scalo intermodale, volte a migliorare le competenze specifiche del trasporto combinato e delle tematiche ad esso associate.
 

Articolo 5

(Campo di applicazione)

(1) Le imprese di gestione mettono a disposizione l'area dello scalo intermodale che conducono ed i servizi ad essa connessi a chiunque ne faccia richiesta ai fini dell'effettuazione del trasporto combinato, secondo criteri di trasparenza, non discriminazione e alle condizioni di mercato.
(2) È vietato il subaffitto o la messa a disposizione a qualsiasi titolo dei materiali indicati ai punti a), e b) del comma 1. dell'articolo 4 da parte delle imprese di trasporto o degli altri soggetti che li utilizzano per le proprie finalità, salvo che per quello che attiene il completamento del ciclo logistico del trasporto combinato avente origine o destinazione nello scalo intermodale per il quale si chiede il finanziamento.
(3) I contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 4 si riferiscono a materiale in proprietà o leasing della società di gestione e destinati al solo scalo intermodale per cui essi sono richiesti. Il materiale di manovra e trasbordo in questione dovrà essere del tipo appropriato per il genere di movimentazione effettivamente praticato presso lo scalo intermodale.
(4) I contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 4 si riferiscono a materiale informatico fisicamente installato presso lo scalo intermodale (salvo i sistemi di comunicazione in remoto) e utilizzato per il trasporto combinato. Il software deve essere del tipo funzionale alla gestione delle attività dello scalo. I sistemi di comunicazione in remoto, inclusi i sistemi di controllo satellitare del materiale rotabile, dovranno essere funzionali alla gestione logistica del solo materiale rotabile di proprietà o in leasing dell'impresa di gestione.
(5) I contributi di cui alle lettere d) ed e) si riferiscono ad incarichi professionali ed a contratti d'appalto regolarmente stipulati  da parte dell'impresa di gestione, che deve figurare come unico committente degli stessi, e per entità commisurate alle reale necessità dell'impianto, come meglio descritto al successivo articolo 6.
(6) Per le opere di cui al punto f), è ammessa la compartecipazione di altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle opere necessarie, seppure nei limiti indicati all'articolo 6. In tale eventualità il contributo concesso sarà proporzionale all'impegno dell'impresa di gestione nella realizzazione delle opere.
(7) Circa i contributi da concedersi per gli studi e le ricerche di cui ai punti g), h), i) e j) del precedente articolo 4, essi devono essere commissionati dall'impresa di gestione ed avere un rapporto diretto con la realizzazione ed il funzionamento o la certificazione dello scalo intermodale per cui i contributi stessi sono richiesti.
(8) La formazione di cui ai punti di cui ai punti k) e l) del precedente articolo 4 è rivolta esclusivamente a persone che dimostrino di avere un rapporto di lavoro con l'impresa di gestione.
(9) Le imprese di gestione che richiedono i contributi di cui al precedente articolo 4 devono essere regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio ed avere come attività esclusiva la conduzione di interporti, scali intermodali, ecc. In nessun caso è ammesso che le stesse svolgano attività di trasportatore per conto di terzi, spedizioniere, corriere, società ferroviaria e simili, ovvero di svolgere altre attività commerciali e produttive che implichino il trasporto in conto proprio e che a tal fine abbiano da utilizzare il trasporto combinato.
 

Articolo 6

(Allestimento delle aree)

(1) Ai fini della realizzazione di aree attrezzate da destinarsi esclusivamente al trasporto combinato, si precisa che le stesse potranno sorgere in prossimità ed in contiguità con altri impianti destinati al trasporto ed alla movimentazione delle merci, purché siano da essi chiaramente e funzionalmente separate, ben definite nei loro confini e che non vi abbiano ad esservi sovrapposizioni con dette infrastrutture di altro genere, comunque non interessate e non direttamente destinate al trasporto combinato.
(2) In tale caso il finanziamento sarà attribuito solamente a quelle opere funzionali al solo trasferimento delle unità di trasporto combinato dagli automezzi al treno e viceversa.
(3) Non sono ammesse altre opere, come servizi, officine, ricoveri, parcheggi e aree di deposito delle unità di carico eccedenti al normale funzionamento connesso alla logistica del trasporto combinato.
(4) Le aree da attrezzarsi a scalo intermodale dovranno sorgere su aree pianeggianti, poste in immediata prossimità ed in collegamento con la rete viaria principale della provincia e con la rete ferroviaria e destinate dal Piano urbanistico a zona per insediamenti produttivi ovvero a zona ferroviaria.
(5) Dette aree dovranno inoltre essere ben recintate e la loro accessibilità sarà limitata alla funzione a cui sono destinate.
(6) Per raggiungere lo scalo intermodale gli autoveicoli  dovranno disporre di un collegamento diretto, che non attraversi preferibilmente zone residenziali.
(7) Il progetto, redatto da professionista abilitato, dovrà essere in possesso di regolare concessione edilizia e di tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalla normativa in vigore.
(8) Nel corso della progettazione e dell'esecuzione delle opere dovranno essere tenute in considerazione tutte le norme finalizzate alla sicurezza.
(9) Al progetto deve inoltre essere affiancato un modello di esercizio con la previsione del traffico previsto in un arco adeguato di tempo (non inferiore comunque a cinque anni) ed il relativo calcolo del fabbisogno di aree e di infrastrutture necessarie al soddisfacimento di detto esercizio.
(10) Per le opere relative alle infrastrutture e direttamente connesse alla funzionalità dello scalo intermodale (come spostamento o prolungamento di fasci di binari, costruzione di rampe e di bretelle di collegamento stradale, modifica di manufatti quali ponti, viadotti e sottopassaggi per consentire l'accesso allo scalo intermodale) ma ad esso esterni, la società di gestione può realizzarli a proprie spese ovvero sottoscrivere accordi o convenzioni con soggetti privati o pubblici, da cui risulti chiaramente l'onere a carico delle parti per la loro realizzazione.
(11) Lo scalo dovrà infine ottenere i prescritti pareri e licenze previsti dal vigente ordinamento urbanistico, nonché le autorizzazioni da parte degli enti proprietari delle infrastrutture stradali e ferroviarie per il raccordo con le stesse.
 

Articolo 7

(Tipologia degli aiuti)

(1) La concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere una delle forme qui di seguito indicate:

a) contributo a fondo perduto;

b) mutuo agevolato concesso tramite fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 sul totale dell'investimento con una partecipazione massima della Provincia fino al 90% del mutuo.

(2) La forma di aiuto di cui al comma 1°, lettera b) del presente articolo è obbligatoria per somme di investimento che eccedano la soglia di 1,5 miliardi di lire (Euro 774.685,35).
(3) È vietato il cumulo degli aiuti con altre forme di agevolazione locali o nazionali.
 

Articolo 8

(Limite degli investimenti)

(1) I limiti massimi di investimento sono fissati in lire 2 miliardi all'anno (Euro 1.032.913,80) per le piccole imprese, lire 3 miliardi all'anno (Euro 1.549.370,70) per le medie imprese e lire 4 miliardi all'anno (Euro 2.065.827,60) per le grandi imprese.
(2) Per le grandi imprese è obbligatoria la notifica individuale alle autorità comunitarie.
 

Articolo 9

(Domande ammissibili)

(1) Le società di gestione possono presentare non più di una domanda di contributo all'anno per il periodo di validità della legge provinciale 37/1974, così come modificata dalla legge provinciale 8/1998, per le iniziative incluse nell'articolo 4 dei presenti criteri. Le agevolazioni richieste riguardano le iniziative che vengono realizzate dopo la presentazione della domanda.
(2) La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall'ufficio competente.
(3) Ai fini della classificazione si fa riferimento all'inquadramento previsto dall'INPS, comprovato dal modello DM 10 o da specifica dichiarazione dell'INPS. Si intendono comunque classificate nel settore Artigiano o Commercio quelle ditte che sono iscritte al Registro delle ditte artigiane o agli albi di categoria indipendentemente dal tipo di iscrizione previdenziale all'INPS dei loro dipendenti. Le imprese industriali devono avere – a differenza delle imprese artigianali -  all'atto dell'erogazione dell'agevolazione almeno un dipendente.
(4) Le spese riguardanti l'I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione operazioni finanziarie come ad esempio cessioni di quote.
(5) Le agevolazioni possono venire concesse solamente a imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
(6) Le somme di investimento ammesse sono arrotondate al milione di lire inferiore ovvero ai 500 Euro inferiori.
 

Articolo 10

(Documentazione da allegare alla domanda)

(1) Le domande di agevolazione devono essere presentate all'ufficio competente su carta provvista di marca da bollo, indicando la tipologia di aiuto richiesta ai sensi della legge provinciale.
(2) Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) ultimo bilancio d'esercizio disponibile firmato dal legale rappresentante dell'impresa di gestione, qualora disponibile;

b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa di gestione circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

c) dichiarazione circa l'appartenenza dell'impresa alla relativa classe dimensionale in base ai parametri della UE;

d) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni allo scalo intermodale da parte di terzi e schema tariffario dei servizi prestati, inclusi i criteri ed i parametri per la revisione degli stessi, nonché l'impegno a non alienare, così come precisato al successivo articolo 14;

e) elenco degli investimenti previsti con i relativi preventivi;

f) dichiarazione di impegno a non alienare i beni di investimento oggetto di agevolazione per i periodi indicati nel successivo articolo 14;

g)  dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità di cui alla legge provinciale così come elencate al punto e) del presente articolo;

h) un modello di esercizio con la previsione del traffico previsto in un arco adeguato di tempo (non inferiore comunque a cinque anni), come indicato al precedente articolo 6, comma 9°;

i) eventuali intese, accordi, convenzioni e autorizzazioni con enti o con terzi ai fini della funzionalità dello scalo intermodale;

j) eventuale altra documentazione richiesta dal competente ufficio.

(3) Inoltre dovranno essere prodotti, qualora necessario, i seguenti documenti:

k) per le opere infrastrutturali da realizzarsi: il progetto di massima delle stesse firmato da un  professionista abilitato e corredato delle prescritte autorizzazioni di legge, come indicato all'articolo 6;

l) contratti di acquisto o di leasing degli immobili e dei mezzi necessari alla movimentazione e del  materiale rotabile, intestati a favore della società di gestione;

(4) La mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda comporta il rigetto della domanda di agevolazione;
(5) Sono ammissibili le domande di agevolazione che perverranno al competente ufficio entro il termine di validità degli aiuti fissato dalla legge provinciale. Il termine di realizzazione delle opere e del completamento degli investimenti è fissato in ventiquattro mesi dalla concessione delle agevolazioni, pena decadenza dalle stesse, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore ovvero per responsabilità di terzi, nel qual caso, su parere dell'ufficio competente e su formale richiesta dell'interessato, potrà essere concessa una proroga nell'ultimazione dei soli lavori non superiore a 12 mesi.
(6) Per la realizzazione di infrastrutture ai sensi del precedente articolo 4, comma 3°, lettere e) e f) il contributo sarà corrisposto in un'unica soluzione, a conclusione delle opere e ad avvenuto rilascio dell'agibilità da parte dell'autorità competente. Sarà possibile comunque corrispondere all'impresa di gestione e su richiesta della stessa, acconti sul contributo per la realizzazione delle infrastrutture in base agli stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori ogni qualvolta saranno raggiunti importi pari al 30%, 50% e 70% dell'importo totale preventivato per dette opere.  Per ognuno dei contributi versati a titolo di acconto l'impresa di gestione presenterà a titolo di garanzia degli impegni assunti apposita fidejussione per un importo pari al contributo erogato.
 

Articolo 11

(Convenzione)

(1) Ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige può disporre che sia stipulata una convenzione con la società di gestione che richiede il finanziamento.
(2) Detta convenzione dovrà, tra l'altro, contenere:

a) gli impegni di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) e i)  del precedente articolo 10, comma 2°;

b) l'elenco dei soci della società di gestione, gli organismi dirigenti e l'impegno a dare comunicazione tempestiva dei cambiamenti dei soci o delle variazioni di quote che dovessero intervenire nel periodo di validità della convenzione;

c) uno statuto o regolamento interno della società di gestione che definisca chiaramente le procedure per l'accesso all'infrastruttura da parte di terzi e i servizi forniti oltre all'impegno di comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire;

d) i prezzi dei servizi e delle prestazioni fornite senza discriminazione a terzi, i criteri di adeguamento delle tariffe e l'impegno a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire;

e) l'impegno di fornire, su richiesta della Provincia, un resoconto periodico dei servizi prestati;

f) le modalità di liquidazione dei contributi o dei finanziamenti accordati;

g) le procedure da attuarsi nel caso di eventuali modifiche del piano degli investimenti concordati e soggetti a contributo, così come indicati alla lettera e), comma 2°, articolo 10 dei presenti criteri ed in deroga agli stessi;

h) l'accettazione preventiva dei controlli che saranno effettuati ai sensi del successivo articolo 14.

(3) La convenzione di cui al presente articolo dovrà essere stipulata prima della liquidazione delle agevolazioni previste, avrà una durata da definirsi, comunque non superiore a quindici anni e sarà impegnativa per le parti.
 

Articolo 12

(Misura delle agevolazioni)

(1) Ai sensi dell'articolo 8, comma 1°, lettera a) della legge provinciale 37/1974, così come modificata dalla legge provinciale 8/1998, gli aiuti possono essere concessi nella misura massima ivi prevista e precisamente:

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1°, lettere a), e b), fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2°, lettera c) fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 3°, lettere d),e), f), fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 4°, lettere g), h), i), fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera j) fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera k) fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

per quanto previsto al precedente articolo 4, comma 5°, lettera l) fino al 25% della spesa ritenuta ammissibile;

 

Articolo 13

(Liquidazione delle agevolazioni)

(1) Per le liquidazione delle agevolazioni è da produrre la seguente documentazione:

a) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali, nonché in caso di lavori edili e infrastrutturali fino al valore di lire un miliardo (Euro 516.456,90): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate e dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 4.1.1968, n. 15 sull'effettuazione dell'investimento;

b) in caso di acquisto o di leasing di fabbricati o locali aziendali, nonché in caso di lavori edili e infrastrutturali di importo superiore a lire un miliardo (Euro 516.456,90): contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate e dichiarazione asseverata del direttore dei lavori o, in assenza, del proprietario o del legale rappresentante, sull'effettuazione dell'investimento, certificato di agibilità delle stesse da  parte dell'autorità competente al suo rilascio nonché dichiarazione del richiedente dell'agevolazione, di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) in caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, materiale rotabile, sistemi di sollevamento, movimentazione o trasporto, hardware e software, arredamento: contratto registrato di acquisto oppure contratto di leasing registrato o fatture regolarmente quietanziate nonché dichiarazione del richiedente dell'agevolazione, di cui alla lettera a) del presente articolo.

 

Articolo 14

(Controlli)

(1) Con la domanda di agevolazione va presentata la dichiarazione di cui al precedente articolo 10, comma 2°, lettera f) nella quale il richiedente l'agevolazione si impegna a non alienare, affittare o cedere in comodato quanto qui indicato:

per macchinari, attrezzature, materiale rotabile, sistemi di sollevamento, movimentazione o trasporto, (escluso hardware e software), arredamento, almeno per otto anni a partire dal loro acquisto;

per locali, edifici, capannoni, magazzini e ricoveri, anche prefabbricati, e per tutte le infrastrutture (piazzali, accessi, rampe, ecc.) soggette al rilascio di concessione edilizia almeno per dodici anni a partire dalla data di acquisto ovvero dal rilascio della licenza d'uso.

(2) Qualora i vincoli temporali sopra indicati non dovessero essere rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia l'agevolazione percepita in proporzione al tempo residuo. Controlli a campione saranno effettuati presso le imprese di gestione che hanno beneficiato delle agevolazioni al fine di verificare il corretto impiego delle stesse.
(3) I controlli potranno essere effettuati anche sul luogo. In questo caso l'impresa è obbligata a consentire l'accesso immediato degli incaricati all'interno dell'area intermodale. Eventuali rifiuti o impedimenti anche parziali all'attività di controllo, qualora non adeguatamente motivati, possono causare la revoca delle agevolazioni.
 

Articolo 15

(Revoca delle agevolazioni)

(1) Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri, di accertate dichiarazioni false o mendaci ovvero di irregolare documentazione, fatte salve le ulteriori conseguenze penali, sarà revocata l'agevolazione con la maggiorazione degli interessi legali. L'impresa inadempiente verrà sospesa per dieci anni dal godimento delle agevolazioni provinciali.
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ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
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ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
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ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
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