Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 17/01/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Delibere della Giunta provinciale
2001
Delibera N. 349 del 12.02.2001
Delibera N. 349 del 12.02.2001
Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006
Attendere, processo in corso!
....omissis....
le seguenti direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006 previste dalle sottomisure n. 5 -I B, 5 - II a, 15 - B 1 e 15 - B 2:
Sottomisura n. 5 - I B
: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa l'informazione nel settore forestale.
1.1. Interventi previsti
Sistemazione, manutenzione e costruzione (anche con evidenziazione di tradizionali metodi di lavoro di alto valore culturale) di sentieri alpestri e boschivi, rispettivamente anche di mulattiere e sentieri lungo canali irrigui. L'intervento riguarda infrastrutture agricolo/forestali attrattive anche per il turismo.
1.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino all'80%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 40% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori e al numero dei beneficiari, rispettivamente al numero delle categorie economiche interessate alla loro realizzazione.
2.1. Interventi previsti
Studio, progettazione e realizzazione di punti d'informazione, di aree di dimostrazione per manifestazioni di educazione, di percorsi didattici e per la salute nel bosco, come pure aree ricreative e simili.
Risanamento e manutenzione di strutture produttive tradizionali a scopo didattico e di rivalutazione storico-culturale.
Produzione di materiale informativo ed educativo sul bosco.
2.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino al 100%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 40% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori o degli interventi e al numero dei beneficiari, rispettivamente al numero delle categorie economiche interessate alla loro realizzazione..
Sottomisura n. 5 - II a
: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali.
3.1. Interventi previsti
Ammodernamento del parco macchine dei proprietari boschivi o di imprese di utilizzazioni forestali (gru a cavo, trattori forestali, scortecciatrici, cippatrici, ecc.).
Ammodernamento delle attrezzature leggeri di proprietari boschivi o imprese di utilizzazioni forestali (verricelli, canalette, ecc.).
Ammodernamento delle attrezzature per la prima lavorazione nel bosco o nelle aree limitrofe (scortecciamento, cippature, impregnazione, ecc.);
Realizzazione di aree di stoccaggio, di trattamento e stagionamento del legname grezzo.
Realizzazione di centri o strutture di raccolta per la prima lavorazione e la vendita del legname grezzo.
3.2. Procedimento
Contributi fino al 40% dei costi riconosciuti ammissibili, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
A causa delle limitazioni risultanti dai relativi stanziamenti di mezzi finanziari in bilancio per gli interventi in oggetto, e per il numero delle domande effettivamente ammesse a contributo, sono possibili riduzioni in relazione ai mezzi finanziari effettivamente stanziati e al numero delle domande presentate.
Sottomisura n. 15 - B 1
: Misure per la conservazione e la gestione sostenibile dei boschi e per il potenziamento della loro funzione ambientale e protettiva.
4.1. Interventi previsti
Completamento della viabilità forestale fino ad un'adeguata densità per una gestione sostenibile, oculata e naturalistica dei boschi con utilizzazioni su piccole superfici. La viabilità forestale è necessaria inoltre al fine della prevenzione incendio.
4.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino all'80%.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 65% in proporzione al grado di difficoltà nell'esecuzione dei lavori e alle possibilità finanziarie dei beneficiari.
5.1. Interventi previsti
Realizzazione di punti di prelievo d'acqua e manutenzione dei vecchi sistemi di canali d'irrigazione in bosco per migliorare la prevenzione incendio.
Realizzazione di opere/interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti e opere di consolidamento e difesa vegetale in zone soggette ad erosione e frane.
Interventi selvicolturali di ricostituzione in boschi con prevalente funzione protettiva ed interventi fitosanitari in boschi danneggiati e/o deperienti.
Rimboschimenti esclusivamente con specie autoctone in sintonia con le caratteristiche stazionali, a scopo protettivo del suolo.
5.2. Procedimento
Lavori in economia da parte della Ripartizione foreste finanziati con fondi pubblici fino al 100%.
6.1. Interventi previsti
Rimboschimenti esclusivamente con specie autoctone in sintonia con le caratteristiche stazionali, a scopo protettivo del suolo e di salvaguardia delle ulteriori funzioni del bosco.
6.2. Procedimento
Contributi fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta fino al 50% in proporzione alla rilevanza del rimboschimento per la salvaguardia delle ulteriori funzioni del bosco.
7.1. Interventi previsti
Cure colturali (sfollamenti e diradamenti).
7.2. Procedimento
Contributi fino al 70% dei costi riconosciuti ammissibili al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La quota a finanziamento pubblico può essere ridotta al 40% in relazione al prezzo di macchiatico.
Sottomisura n. 15 - B 2
: Premio differenziato per l'utilizzazione legnosa a regola d'arte in condizioni disagiate.
8.1. Beneficiari del premio
Possono richiedere il premio i proprietari ed usufruttuari di boschi.
8.2. Documentazione
Per beneficiare del premio devono essere presentate:
la domanda da parte del richiedente o nel caso di un ente privato o pubblico da parte del rappresentante legale del medesimo;
una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata e trattasi della prima domanda. In caso di modifiche dello statuto deve essere presentata la nuova versione del medesimo;
una copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche, od una corrispondente autodichiarazione.
8.3. Inoltro della domanda
La domanda deve essere inoltrata immediatamente dopo l'avvenuta utilizzazione legnosa.
Tutte le domande pervenute all'Ispettorato forestale territorialmente competente entro il 31 luglio di ogni anno vengono prese in considerazione per l'erogazione dell'anno in corso in unica soluzione. Le domande che pervengono dopo tale data verranno considerate l'anno successivo.
In prima applicazione vengono prese in considerazione le domande riguardanti le utilizzazioni legnose effettuate dopo l'01 gennaio 2000, a condizione che i presupposti ai sensi della presente regolamentazione siano verificabili.
8.4. Istruttoria della domanda
La domanda deve essere indirizzata alla Ripartizione foreste e presentata all'Ispettorato forestale territorialmente competente.
In caso di domanda incompleta, il direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dei dati mancanti fissando per tale incombenza un termine comunque non superiore a 15 giorni.
Accertata la completezza della domanda e della documentazione allegata, l'Ispettorato forestale territorialmente competente provvede alla sua trasmissione all'ufficio centrale competente per la concessione del contributo.
8.5. Presupposti per la concessione del premio
Il premio può essere concesso per tutte le utilizzazioni legnose effettuate a regola d'arte nell'ambito della ripresa decennale prevista nel piano di gestione del bosco oppure nella scheda boschiva, la cui distanza per l'esbosco è superiore ai 100 metri da una strada transitabile con trattore od autocarro. Per l'utilizzazione di schianti e per motivi fitosanitari si prescinde dall'osservanza della ripresa decennale.
8.6. Criteri ed ammontare del premio
Il premio consiste in una somma di denaro per metro cubo di massa legnosa lorda utilizzata a regola d'arte, maggiorabile in presenza di circostanze aggravanti.
L'ammontare del premio base è del 20% per le utilizzazioni normali, calcolato sulla base dei costi medi per taglio ed esbosco, come determinati annualmente per il periodo dall' 01 agosto dell'anno corrente al 31 luglio dell'anno successivo con decreto dell'Assessore provinciale alle foreste con riguardo alle corrispondenti statistiche dell'anno precedente.
Il premio maggiorato per circostanze aggravanti ammonta:
a) nel ceduo al 40% dei citati costi determinati;
b) per l'esbosco con l'aiuto di cavalli al 30% dei citati costi determinati;
c) per l'esbosco con teleferica – solamente per impianti con cavo portante e cavo trainante – al 40% dei citati costi determinati;
d) per l'esbosco con elicottero al 50% dei citati costi determinati;
Per le utilizzazioni di schianti e per motivi fitosanitari, l'ammontare del premio viene maggiorato del 10%, comunque non può superare il 55% dei citati costi determinati;
I premi maggiorati non sono cumulabili fra di loro.
Domande per la concessione di premi fino a lire 500.000, (rispettivamente 260,00 Euro a partire dal 2002), non vengono considerate a causa dei costi d'istruttoria sproporzionalmente alti.
La domanda per la concessione di un premio ai sensi della presente regolamentazione esclude la concessione di contributi per lavori di cure colturali ai sensi dell'articolo 48, comma 1, dell'Ordinamento forestale.
8.7. Controllo ed accoglimento definitivo della domanda
La domanda viene definitivamente accolta, dopo che il personale forestale avrà eseguito un controllo della tagliata, con il quale viene poi determinata, sulla base dei verbali di assegno, la quantità della massa legnosa ammessa a contribuzione. Parimenti deve essere certificato, che il taglio e l'esbosco sono stati eseguiti a regola d'arte ed in rispetto di eventuali prescrizioni inserite nei verbali di assegno.
Nel caso che in connessione con i lavori di utilizzazione venissero accertate delle trasgressioni dell'Ordinamento forestale, non può essere concesso un premio ai sensi della presente disciplina.
Il presente provvedimento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.
Si prende atto, che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Delibera N. 349 del 12.02.2001
Delibera N. 387 del 12.02.2001
Delibera N. 867 del 26.03.2001
Delibera N. 1193 del 17.04.2001
Delibera N. 1245 del 23.04.2001
Delibera N. 1254 del 23.04.2001
Delibera N. 1406 del 07.05.2001
Delibera 14 maggio 2001, n. 1492
Delibera N. 1619 del 21.05.2001
Delibera N. 2043 del 25.06.2001
Delibera N. 2050 del 25.06.2001
Delibera N. 2830 del 27.08.2001
Delibera N. 3322 del 24.09.2001
Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
Delibera N. 3769 del 29.10.2001
Delibera N. 4326 del 03.12.2001
Delibera N. 4453 del 10.12.2001
Delibera N. 4786 del 28.12.2001
Delibera 28 dicembre 2001, n. 4866
Delibera N. 4600 del 17.12.2001
2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera N. 3569 del 30.08.1999
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
1998
1997
1996
Delibera N. 4064 del 02.09.1996
Delibera N. 4340 del 16.09.1996
Delibera 9 dicembre 1996, n. 6048
Allegato
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2
23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946