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In vigore al: 17/01/2017

Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
Integrazioni alla delibera n. 3155/09 - nuova regolamentazione dei parcheggi provinciali

…omissis…

La deliberazione n. 3155 del 30.12.2009 viene sostituita con la seguente versione:

1) Entrano in vigore, con decorrenza 01.04.2010, le seguenti disposizioni per l'utilizzazione e la gestione dei parcheggi provinciali:

 

A

PARCHEGGI

1. L'assegnazione dei parcheggi provinciali deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

a) le autovetture di servizio;

b) autovetture di/delle dipendenti invalidi/e;

c) le autovetture degli/delle Assessori/e;

d) le autovetture del Direttore Generale e dei/delle Direttori/Direttrici di Dipartimento;

e) le autovetture dei/delle Direttori/Direttrici  di Ripartizione;

f) le autovetture dei/delle Direttori/Direttrici d'Ufficio;

g) le autovetture dei/delle segretari/e particolari dei membri della Giunta Provinciale;

h) le autovetture dei/delle dipendenti di ruolo, che non hanno, nè residenza nè dimora nel Comune del posto di lavoro;

i) le autovetture dei/delle dipendenti non di ruolo, che non hanno, né residenza né dimora nel Comune del posto di lavoro;

j) le autovetture dei/delle dipendenti di ruolo, con residenza o dimora nel Comune del posto di lavoro;

k) le autovetture dei/delle dipendenti non di ruolo, con residenza o dimora nel Comune del posto di lavoro;

l) nel caso di posti macchina ancora disponibili, questi possono essere messi a disposizione a dipendenti di enti/associazioni (per esempio Comuni, distretti sanitari, comprensori, associazioni con finalità pubbliche), ma comunque solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste da parte dei/delle dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

2. Ove il numero dei posti di un parcheggio non siano sufficienti a soddisfare tutti i/le richiedenti appartenenti ad una stessa categoria della graduatoria, vengono privilegiati/e i/le dipendenti con maggiore anzianità di servizio.
3. L'utilizzazione di un parcheggio è subordinata al pagamento di un canone mensile, che ammonta attualmente a 31,03 Euro.
4. Per i/le dipendenti che svolgono un lavoro a part-time che non superano il 50% dell'orario di lavoro, nonché per il personale turnista, nonché il personale insegnante che non supera le 18 ore lavorative settimanali, il canone mensile viene ridotto del 50%.
5. Al personale che lavora in diverse sedi, il canone é dovuto solo per la sede lavorativa principale.
6. Sono esonerati dal pagamento del canone parcheggio le seguenti categorie:

i/le dipendenti in possesso del contrassegno speciale per invalidi rilasciato dal Comune,

i/le dipendenti per i quali il posto di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici per causa dell'orario di lavoro o per causa dell'ubicazione del posto di lavoro,

collaboratori e volontari delle diverse  organizzazioni/associazioni di volontariato, (Vigili del fuoco volontari, Croce Bianca ecc.), purché il parcheggio venga utilizzato nell'ambito di corsi di aggiornamento, manifestazioni e generalmente nello svolgimento della propria attività di volontariato nella rispettiva sede di servizio.

partecipanti di corsi e seminari serali, organizzati dalle scuole nell'ambito della loro attività istituzionale. Ciò non vale per corsi, attività ginniche ed altre iniziative, organizzate da associazioni ed enti esterni.

7. Il/la consegnatario/a responsabile dell'amministrazione del parcheggio di sua competenza é tenuto/a ad informare l'Ufficio Patrimonio di ogni cambiamento.
8. Gli importi di cui al punto 3. e 4. vengono rivalutati annualmente a far data da quelli dovuti per il mese di gennaio, prendendo come base l'incremento percentuale dell'indice nazionale del prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuto su base annua al 31 ottobre dell'anno precedente.
9. La chiave o il dispositivo d'accesso per i parcheggi siti nelle vicinanze dei palazzi provinciali centrali attualmente dal palazzo I – palazzo VIII viene messo a disposizione dall'Ufficio Patrimonio, per tutti gli altri parcheggi dal/la consegnatario/a. Il suo uso è strettamente personale e deve essere restituito alla revoca, rinuncia o sospensione della concessione.
10. Qualora fosse necessaria la sostituzione della chiave o del dispositivo d'accesso per smarrimento, danneggiamento o distruzione, l'utilizzatore/trice del parcheggio si impegna a pagare all'Amministrazione provinciale l'importo di 30,00 Euro per la chiave e 50,00 Euro per il dispositivo d'accesso come indennizzo.
11. Il/la dipendente di regola può utilizzare il posto macchina solo durante l'orario di servizio, con il solo automezzo indicato nella domanda di utilizzo di un parcheggio.
12. Il veicolo deve essere regolarmente bloccato e chiuso a chiave, non comprendendo la concessione in uso la custodia e la sorveglianza del veicolo parcheggiato rimanendo quindi esclusa la responsabilità della Provincia per danni cagionati da terzi per furto, effrazioni o altro.
13. La concessione del parcheggio si estingue di diritto con la cessazione del rapporto d'impiego e nel caso di non effettiva prestazione di lavoro del concessionario. Nel caso di assenza retribuita il posto macchina rimane assegnato, si intende a pagamento, per un periodo non superiore a 5 mesi. La relativa comunicazione deve essere immediatamente inoltrata all'Ufficio Patrimonio.
14. E' particolarmente vietato lasciare nei parcheggi, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata.
15. A seguito del decreto ministeriale del 22.11.2002 è consentito parcheggiare autoveicoli a gas di petrolio liquefatto purché conformi al regolamento ECE/ONU 67-01, solo nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse.
16. L'Assessore al Patrimonio ha in ogni momento il potere di revocare a suo insindacabile giudizio codesta concessione, sia per esigenze di servizio che in caso di abuso o non corretto uso.
 

2) Nei parcheggi aperti anche al pubblico, a partire dal 01.01.2011 va applicata la seguente tariffa:

- 0,60 € per ogni mezz'ora iniziata , dalle ore 07.00 alle 19.00.

- 0,30 € per ogni mezz'ora iniziata,  - dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

3) Per posti macchina all'aperto il canone o la tariffa, a partire dal 01.01.2011, sono ridotti della metà.

4) Nel caso di immobili muniti di non più di 10 posti macchina e sprovvisti di sistema di sbarramento, non va riscossa alcun canone/tariffa., a partire dal 01.01.2011.

5) L'amministrazione spetta al consegnatario di competenza.

6) L'Ufficio Patrimonio viene autorizzato a far applicare le disposizioni contenute nella presente deliberazione e di effettuare i controlli necessari.

7) le relative entrate sono da accertare sul capitolo 324.00 del piano di gestione dell'esercizio corrente ovvero sul capitolo corrispondente degli esercizi futuri.
 

B

PARCHEGGI

PRESSO GLI OSPEDALI

1. La gestione dei parcheggi provinciali presso gli ospedali rimane di competenza dell'Azienda Sanitaria.

2. Per i dipendenti valgono le stesse tariffe come per il restante personale provinciale.

L'Azienda Sanitaria Locale è invitata sottoporre  alla Giunta Provinciale entro il 31 marzo 2010 una  proposta per la regolamentazione tariffaria dei parcheggi per i dipendenti di tutti gli ospedali, escluso l'ospedale di Bolzano.

3. Le seguenti categorie di utenti non pagano il  canone parcheggio, a   queste categorie l'Azienda  sanitaria rilascia, per  il tempo che trascorrono   all'ospedale, una  scheda  gratuita:

- pazienti in cura chemioterapica

- pazienti in cura ematologica

- pazienti che necessitano di dialisi

- chi presta assistenza a pazienti in terapia intensiva neonatale

- chi presta assistenza a pazienti in chirurgia infantile

- chi presta assistenza a pazienti della pediatria

- chi presta assistenza e cura a malati in fase terminale

- Invalidi

- donatori di sangue

- volontari.

4. Per tutti gli altri utenti, a partire dal 01.01.2011 si applicano le seguenti tariffe:

- 0,60 € per ogni mezz'ora iniziata , dalle ore 07.00 alle 19.00.

- 0,30 € per ogni mezz'ora iniziata,  - dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

3) Per posti macchina all'aperto il canone o la tariffa, a partire dal 01.01.2011, sono ridotti della metà.

4) Nel caso di immobili muniti di non più di 10 posti macchina e sprovvisti di sistema di sbarramento, non va riscossa alcun canone/tariffa., a partire dal 01.01.2011.

 

C

GESTIONE DI PARCHEGGI TRAMITE COMUNI O ALTRI ENTI PUBBLICI E AZIENDE PROVINCIALI

a. Enti pubblici o aziende provinciali e persone giuridiche o associazioni ai quali vengono  messi a disposizione a titolo gratuito immobili con parcheggi o posti macchina, devono attenersi al regolamento tariffario di questa delibera. Gli introiti vanno versati annualmente all'Amministrazione provinciale.

b. Lo stesso ordinamento tariffario è da applicarsi  per parcheggi provinciali dati in gestione a Comuni o altri Enti.
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