(1) Il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea dei sindaci di tutti i comuni lo stesso giorno delle elezioni dei componenti, dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse.
(2) È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.
(3) Si applicano i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2, in quanto compatibili.