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In vigore al: 08/03/2016

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)  delibera sentenza

(1) Il Consiglio ha l’iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all’articolo 6, comma 1. L’iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le regole dell’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(2) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applica il Capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.4)

(3) Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all’articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell’assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Trovano applicazione l’articolo 15, comma 2, e, in quanto compatibile, il Capo III della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

(4) Il Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11, e successive modifiche.

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89 - Richiesta di un referendum abrogativo da parte del Consiglio dei Comuni - necessità di escludere le leggi tributarie e di bilancio – cessazione della materia del contendere
4)
L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 gennaio 2011, n. 2.
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